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Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 10-08-1998
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1998, n. 272.
Regolamento recante modificazioni alla normativa in materia di
produzione e commercio della birra.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo
50, il quale stabilisce che, con la procedura prevista dall'articolo 4,
comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86, possono essere emanate norme
regolamentari per rivedere la produzione e la commercializzazione dei
prodotti alimentari conservati e non, anchese disciplinati con legge;
Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed in
particolare l'articolo 35, comma 1, ultimo capoverso, concernente la
definizione di grado Plato;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209;
Ritenuta la necessita' di modificare alcune disposizioni della legge 16
agosto 1962, n. 1354, allo scopo di adeguare la disciplina sulla birra
alle nuove metodo- logie tecniche di produzione e di conformarla alla
legislazione di altri Paesi membri dell'Unione europea, assicurando la
libera circolazione del prodotto;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata, ai sensi della
direttiva del Consiglio del 29 marzo 1983, n. 83/189/CEE, modificata
dalla direttiva n. 88/182/CEE, in data 14 ottobre 1997; Udito il parere
dei Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta
del 18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministri della sanita', per le politiche agricole e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. L'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 16 luglio 1974, n. 329, modificato
dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1989, n. 141, e' sostituito dal
seguente:
Art.
1. -
1.
La denominazione ''birra'' e' riservata al prodotto ottenuto dalla
fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di
saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche
torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele
ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi.
2.
La fermentazione alcolica del mosto puo' essere integrata con
una fermentazione lattica.
3.
Nella produzione della birra e' consentito l'impiego di estratti di
malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal decreto del
Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209.
4. Il malto di orzo o di frumento puo' essere sostituito con altri
cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonche' con
materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40%
calcolato sull'estratto secco del mosto.".
Art. 2.
Denominazione di vendita
1. L'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 17 aprile 1989, n. 241, e dall'articolo 19
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2. -
1.
La denominazione ''birra analcolica'' e' riservata al prodotto con grado
Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico
volumico non superiore a 1,2%.
2. La denominazione ''birra leggera'' o ''birra light'' e' riservata al
prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con
titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%.
3.
La denominazione ''birra'' e' riservata al prodotto con grado Plato
superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%;
tale prodotto puo' essere denominato ''birra speciale'' se il grado
Plato non e' inferiore a 12,5 e ''birra doppio malto'' se il
grado Plato non e' inferiore a 14,5.
4. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o
altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di
vendita e' completata con il nome della sostanza caratterizzante.".
Art. 3.
D i v i e t i
1. L'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito
dal seguente:
Art.
4. - 1. E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella
sua preparazione alcoli sostanze schiumogene.
2. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi
meccanici o sostanze innocue.
3.
Il Ministro della sanita', sentiti i Ministri per le politiche agricole,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze, puo'
autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati negli
articoli 1 e 2.".
Art. 4.
Mutuo riconoscimento
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla birra
legalmente prodotta e commercializzata in un altro Stato membro o nei
Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo e
originaria di tali Paesi.
Art. 5.
Norma transitoria
1. Sono consentite, fino all'esaurimento delle scorte, il
confezionamento e la commercializzazione della birra giacente e della
birra in corso di lavorazione alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, purche' conformi alle precedenti disposizioni
normative.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Roma, addi' 30 giugno 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Bersani, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
Bindi, Ministro della sanita'
Pinto, Ministro per le politiche
agricole
Visco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato
alla Corte dei conti il 23 luglio 1998
Atti di Governo, registro n. 113, foglio n. 28

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